Statuto
Associazione ETS
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e disposizioni attuative, una associazione avente la seguente denominazione:“Si Può Fare per il lavoro di comunità. ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Siracusa Via Sacramento n. 18 e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la promozione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni col fine specifico di:
a) Promuovere un processo di condivisione con la società tutta sull’importanza della salute mentale.
b) Favorire l’inclusione sociale, il rispetto dei diritti delle persone con disabilità psichica e una
dignitosa qualità della vita e della salute mentale della comunità tutta.
c) Contribuire all’attuazione e all’elaborazione di politiche pubbliche relative alla salute mentale. In particolare, l' associazione promuove come strumento per la realizzazione del benessere sociale della persona affetta da disturbo psichico l'uso del PTI di Comunità o di progetti individualizzati di presa in carico comunitaria, diversamente denominati, e di tutti quegli strumenti che pongano al centro la persona malata come protagonista del proprio percorso di riscatto sociale.
d) Acquisire e diffondere informazioni sui servizi pubblici e privati per l’integrazione del sistema dei servizi e promuovere approfondimenti su tematiche specifiche per diffondere conoscenze tra organizzazioni, operatori ed utenti;
e) Conoscere ed analizzare i bisogni del territorio;
f) Svolgere azioni di monitoraggio sulla spesa pubblica e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’area della salute mentale, sull’attivazione dei servizi per la salute mentale e sulla loro qualità,
g) Promuovere la progettazione partecipata e condivisa e l’interlocuzione ed il dialogo con attori politici ed istituzionali.
Per raggiungere le finalità previste dal presente articolo l'associazione potrà anche attuare le seguenti azioni:
• Promuovere lo sviluppo di una rete per la concertazione di proposte tra terzo settore e pubblico.
• Organizzare giornate di studio, convegni, workshop e quanto altro possibile su tematiche specifiche nell’area dalla salute mentale e dell’inclusione sociale;
• Organizzare eventi di sensibilizzazione che abbiano un impatto sulla comunità e sui territori in termini di lotta allo stigma.
• Promuovere raccolte fondi, sottoscrizioni per finanziare le attività dell'associazione.
• Promuovere campagne a livello regionale e nazionale e internazionale sulle tematiche inerenti la salute mentale, sia singolarmente che in coordinamento con altre realtà che perseguono le stesse finalità.
• Curare la pubblicazione di opuscoli, depliants, riviste, materiale informativo inerenti le finalità dell'associazione;
• Organizzare eventi quali cene sociali, concerti, mostre, presentazione di libri, per finanziare le attività dell'associazione;
• Organizzare corsi di formazione per operatori ed utenti per facilitare l'azione sociale dell’associazione;
• Promuovere la creazione di fondi pubblici e privati per la realizzazione di attività di inclusione sociale e lavorativa per persone affette da disturbo psichico, con finalità terapeutiche e riabilitative;
• Creare un sito web, una piattaforma di comunicazione sociale sul web per facilitare la comunicazione e socializzazione di utenti e operatori;
• Creare dei concorsi di idee, premi, a livello regionale e nazionale su tematiche inerenti l'inclusione sociale e la lotta allo stigma.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dal consiglio direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:
• l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
• Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
• La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
• Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni comunicare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
• Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
• Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• esaminare i libri sociali;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’associazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori (quando nominato);
• il Collegio dei Probi Viri;
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, inviata anche per via telematica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approva il bilancio di esercizio;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli associati
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo quale organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.7
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo previsto è il Collegio dei revisori o il revisore unico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ART. 12
(Collegio dei Probi Viri)
Il Collegio Probi Viri è nominato dall’Assemblea ed è composto da 3 componenti. Dura in carica per tre mandati. Il Collegio dei Probi Viri controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e dirime eventuali controversie tra soci o tra soci e terzi escluse quelle che per legge competono alle autorità giudicanti.
ART. 13
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 16
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 17
(Bilancio sociale e informativa sociale)
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 100 mila euro annui l’associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 1 mln di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 18
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
• libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta motivata al consiglio direttivo.
ART. 19
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
ART. 20
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’art.16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale secondo le disposizioni dell’organo associativo competente.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 22
(Transitorie e Rinvio)
Ricorrendo l’iscrizione al RUNTS, titolo VI del D. Lgs. 117/17, sezione g) Altri enti del Terzo Settore, l’associazione inserirà l’acronimo ETS nella denominazione sociale, facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.